Servizi residenziali - Ammissione e dimissione del minore
I minori possono essere ammessi:
- tramite disposizione dell’Amministrazione Comunale (dietro domanda dei genitori o dei facenti veci);
- tramite provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria Minorile nell’ambito delle competenze civili e amministrative.
Le ammissioni devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall’Amministrazione Regionale. Alla dimissione del minore dalla Comunità Alloggio si può pervenire su disposizione dell’Ente che ne aveva disposto l’ammissione, per il venir meno delle condizioni che l’avevano giustificata o per il superamento del limite di età previsto all’interno della Comunità Alloggio. Le pratiche di dimissione saranno finalizzate al rientro dei minori in famiglia, qualora esse abbiano recuperato e riqualificato le loro funzioni.
Nel caso in cui si accerti, nel tempo, l’incapacità o l’impossibilità del nucleo familiare a svolgere funzioni inerenti il ruolo genitoriale sono utilizzate le risorse date dall’adozione e dall’affidamento familiare e successive modifiche per favorire l’inserimento del minore in un contesto familiare diverso da quello di origine.
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